CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo II›Sez. III›§ 1
Art. 197
304 / 1056Assistenza all'udienza e audizione in camera di consiglio.
In vigore dal 21 apr 1942
Quando lo ritiene opportuno il presidente invita il consulente tecnico ad assistere alla discussione davanti al collegio e ad esprimere il suo parere in camera di consiglio in presenza delle parti, le quali possono chiarire e svolgere le loro ragioni per mezzo dei difensori.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-197