Art. 192 · Astensione e ricusazione del consulente.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo IISez. III§ 1

Art. 192

299 / 1056

Astensione e ricusazione del consulente.

In vigore dal 26 nov 2024
L'ordinanza è notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal giudice. Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione, depositando... ricorso al giudice istruttore. Questi provvede con ordinanza non impugnabile.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-192