CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo II›Sez. I
Art. 176
274 / 1056Forma dei provvedimenti.
In vigore dal 31 gen 2012
Tutti i provvedimenti del giudice istruttore, salvo che la legge disponga altrimenti, hanno la forma dell'ordinanza.
Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; quelle pronunciate fuori dell'udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183.
Note all'articolo
- La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 25, comma 5) che la presente modifica si applica decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-176