Art. 171 bis · Verifiche preliminari
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo ISez. I

Art. 171 bis

268 / 1056

Verifiche preliminari

In vigore dal 26 nov 2024
(Verifiche preliminari).. Scaduto il termine di cui all', entro i successivi quindici giorni il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio. Quando occorre, il giudice pronuncia i provvedimenti previsti dagli , secondo comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167, secondo comma, 182, 269, secondo comma, 271, 291, primo comma, e 292, primo comma, e fissa nuova udienza per la comparizione delle parti. Almeno cinquantacinque giorni prima della nuova udienza di comparizione delle parti, il giudice procede nuovamente alle verifiche preliminari. Quando non occorre pronunciare i provvedimenti previsti dal secondo comma, il giudice conferma o differisce, fino a un massimo di quarantacinque giorni, la data dell'udienza di comparizione delle parti e indica le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione nelle memorie integrative di cui all', anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda. Se ritiene che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell', il giudice dispone la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione e fissa l'udienza di cui all'-duodecies nonché il termine perentorio entro il quale le parti possono integrare gli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti. Il giudice istruttore provvede con decreto, che è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria. I termini di cui all' iniziano a decorrere quando è pronunciato il decreto previsto dal terzo comma e si computano rispetto all'udienza fissata nell'atto di citazione o a quella fissata dal giudice istruttore a norma del presente articolo.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-171-bis