CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo I›Capo I›Sez. II
Art. 17
20 / 1056Cause relative all'esecuzione forzata.
In vigore dal 21 apr 1942
Il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata si determina dal credito per cui si procede:
quello delle cause relative alle opposizioni proposte da terzi a norma dell', dal valore dei beni controversi;
quello delle cause relative a controversie sorte in sede di distribuzione, dal valore del maggiore dei crediti contestati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-17