CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo III
Art. 159
169 / 1056Estensione della nullità.
In vigore dal 21 apr 1942
La nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti, nè di quelli successivi che ne sono indipendenti.
La nullità di una parte dell'atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti.
Se il vizio impedisce un determinato effetto, l'atto può tuttavia produrre gli altri effetti ai quali è idoneo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-159