Art. 159 · Estensione della nullità.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo III

Art. 159

169 / 1056

Estensione della nullità.

In vigore dal 21 apr 1942
La nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti, nè di quelli successivi che ne sono indipendenti. La nullità di una parte dell'atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti. Se il vizio impedisce un determinato effetto, l'atto può tuttavia produrre gli altri effetti ai quali è idoneo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-159