CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo II
Art. 154
164 / 1056Prorogabilità del termine ordinatorio.
In vigore dal 21 apr 1942
Il giudice, prima della scadenza, può abbreviare o prorogare, anche d'ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non può avere una durata superiore al termine originario. Non può essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-154