CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo II
Art. 153
163 / 1056Improrogabilità dei termini perentori.
In vigore dal 4 lug 2009
I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti.
La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell', secondo e terzo comma.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-153