Art. 140 · Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo ISez. IV

Art. 140

149 / 1056

Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia.

In vigore dal 21 gen 2010
Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 11-14 gennaio 2010 n. 3 (in G.U. 1a s.s. 20/01/2010 n. 3) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziche' con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-140