CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo I›Sez. II
Art. 129
136 / 1056Doveri di chi interviene o assiste all'udienza.
In vigore dal 21 apr 1942
Chi interviene o assiste all'udienza non può portare armi o bastoni e deve stare a capo scoperto e in silenzio.
È vietato fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare in qualsiasi modo disturbo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-129