Art. 129 · Doveri di chi interviene o assiste all'udienza.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo ISez. II

Art. 129

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Doveri di chi interviene o assiste all'udienza.

In vigore dal 21 apr 1942
Chi interviene o assiste all'udienza non può portare armi o bastoni e deve stare a capo scoperto e in silenzio. È vietato fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare in qualsiasi modo disturbo.
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