CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo I›Sez. I
Art. 123
130 / 1056Nomina del traduttore.
In vigore dal 26 nov 2024
Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice può nominare un traduttore, il quale presta giuramento a norma dell'.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-123