Art. 115 · Disponibilità delle prove.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro PRIMOTitolo V

Art. 115

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Disponibilità delle prove.

In vigore dal 4 lug 2009
Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-115