CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo V
Art. 115
122 / 1056Disponibilità delle prove.
In vigore dal 4 lug 2009
Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.
Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-115