CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo IV
Art. 103
110 / 1056Litisconsorzio facoltativo.
In vigore dal 1 gen 1951
Più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni.
Il giudice può disporre, nel corso della istruzione o nella decisione, la separazione delle cause, se vi è istanza di tutte le parti, ovvero quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo, e può rimettere al giudice inferiore le cause di sua competenza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-103