Parte II›Titolo V›Capo II
Art. 80
98 / 221Informativa da parte di altri soggetti
In vigore dal 19 set 2018
1. Nel fornire le informazioni di cui agli del Regolamento, oltre a quanto previsto dall', possono avvalersi della facoltà di fornire un'unica informativa per una pluralità di trattamenti di dati effettuati, a fini amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati raccolti presso l'interessato e presso terzi, i competenti servizi o strutture di altri soggetti pubblici, diversi da quelli di cui al predetto , operanti in ambito sanitario o della protezione e sicurezza sociale.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono integrate con appositi e idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e diffusi anche nell'ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda attività amministrative effettuate per motivi di interesse pubblico rilevante che non richiedono il consenso degli interessati.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196#art-80