Art. 80 · Informativa da parte di altri soggetti
Parte IITitolo VCapo II

Art. 80

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Informativa da parte di altri soggetti

In vigore dal 19 set 2018
1. Nel fornire le informazioni di cui agli del Regolamento, oltre a quanto previsto dall', possono avvalersi della facoltà di fornire un'unica informativa per una pluralità di trattamenti di dati effettuati, a fini amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati raccolti presso l'interessato e presso terzi, i competenti servizi o strutture di altri soggetti pubblici, diversi da quelli di cui al predetto , operanti in ambito sanitario o della protezione e sicurezza sociale. 2. Le informazioni di cui al comma 1 sono integrate con appositi e idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e diffusi anche nell'ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda attività amministrative effettuate per motivi di interesse pubblico rilevante che non richiedono il consenso degli interessati.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196#art-80