Art. 79 · Informativa da parte di strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie
Parte IITitolo VCapo II

Art. 79

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Informativa da parte di strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie

In vigore dal 19 set 2018
(Informazioni da parte di strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie) 1. Le strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie possono avvalersi delle modalità particolari di cui all' in riferimento ad una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unità della stessa struttura o di sue articolazioni ospedaliere o territoriali specificamente identificate. 2. Nei casi di cui al comma 1 l'organismo o le strutture annotano l'avvenuta informazione con modalità uniformi e tali da permettere una verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unità che, anche in tempi diversi, trattano dati relativi al medesimo interessato. 3. Le modalità particolari di cui all' possono essere utilizzate in modo omogeneo e coordinato in riferimento all'insieme dei trattamenti di dati personali effettuati nel complesso delle strutture facenti capo alle aziende sanitarie. 4. Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione del comma 3, le modalità particolari possono essere utilizzate per più trattamenti di dati effettuati nei casi di cui al presente articolo e dai soggetti di cui all'.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera e)) che "al comma 2, le parole «l'organismo e le strutture» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura o le sue articolazioni»".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196#art-79