Art. 2 septies decies · Organismo nazionale di accreditamento
Parte ITitolo I

Art. 2 septies decies

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Organismo nazionale di accreditamento

In vigore dal 19 set 2018
1. L'organismo nazionale di accreditamento di cui all', paragrafo 1, lettera b), del Regolamento è l'Ente unico nazionale di accreditamento, istituito ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, fatto salvo il potere del Garante di assumere direttamente, con deliberazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in caso di grave inadempimento dei suoi compiti da parte dell'Ente unico nazionale di accreditamento, l'esercizio di tali funzioni, anche con riferimento a una o più categorie di trattamenti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196#art-2-septies-decies