Parte III›Titolo III›Capo II
Art. 170
203 / 221Inosservanza di provvedimenti del Garante
In vigore dal 8 dic 2021
1. Chiunque, non osservando il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli , paragrafo 2, lettera f) del Regolamento, dell', comma 1, nonché i provvedimenti generali di cui all', comma 1, del decreto legislativo di attuazione dell' della legge 25 ottobre 2017, n. 163, arreca un concreto nocumento a uno o più soggetti interessati al trattamento è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da tre mesi a due anni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196#art-170