Art. 136 · Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero
Parte IITitolo XIICapo I

Art. 136

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Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero

In vigore dal 19 set 2018
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano, ai sensi dell' del Regolamento, al trattamento: a) effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità; b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli della legge 3 febbraio 1963, n. 69; c)... finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione anche occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione accademica, artistica e letteraria..

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196#art-136