Art. 128 · Trasferimento automatico della chiamata
Parte IITitolo XCapo I

Art. 128

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Trasferimento automatico della chiamata

In vigore dal 1 giu 2012
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta le misure necessarie per consentire a ciascun contraente, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di poter bloccare il trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale effettuato da terzi.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196#art-128