Parte II›Titolo X›Capo I
Art. 128
149 / 221Trasferimento automatico della chiamata
In vigore dal 1 giu 2012
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta le misure necessarie per consentire a ciascun contraente, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di poter bloccare il trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale effettuato da terzi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196#art-128