Art. 111 bis · Informazioni in caso di ricezione di curriculum
Parte IITitolo VIIICapo I

Art. 111 bis

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Informazioni in caso di ricezione di curriculum

In vigore dal 19 set 2018
1. Le informazioni di cui all' del Regolamento, nei casi di ricezione dei curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati al fine della instaurazione di un rapporto di lavoro, vengono fornite al momento del primo contatto utile, successivo all'invio del curriculum medesimo. Nei limiti delle finalità di cui all', paragrafo 1, lettera b), del Regolamento, il consenso al trattamento dei dati personali presenti nei curricula non è dovuto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196#art-111-bis