Art. 106 · Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica
Parte IITitolo VIICapo III

Art. 106

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Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica

In vigore dal 19 set 2018
1. Il Garante promuove, ai sensi dell', regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per fini statistici o di ricerca scientifica, volte a individuare garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato in conformità all' del Regolamento. 2. Con le regole deontologiche di cui al comma 1, tenendo conto, per i soggetti già compresi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di quanto già previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe garanzie, sono individuati in particolare: a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi fini statistici o di ricerca scientifica; b) per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche in riferimento alla durata della conservazione dei dati, alle informazioni da rendere agli interessati relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalità per la modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei diritti dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio d'Europa; c) l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per identificare direttamente o indirettamente l'interessato, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; d) le garanzie da osservare nei casi in cui si può prescindere dal consenso dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle raccomandazioni di cui alla lettera b); e) modalità semplificate per la prestazione del consenso degli interessati relativamente al trattamento dei dati di cui all' del regolamento; f) i casi nei quali i diritti di cui agli del Regolamento possono essere limitati ai sensi dell', paragrafo 2, del medesimo Regolamento; g) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni da impartire alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile ai sensi dell'decies; h) le misure da adottare per favorire il rispetto del principio di minimizzazione e delle misure tecniche e organizzative di cui all' del Regolamento, anche in riferimento alle cautele volte ad impedire l'accesso da parte di persone fisiche che non sono autorizzate o designate e l'identificazione non autorizzata degli interessati, all'interconnessione dei sistemi informativi anche nell'ambito del Sistema statistico nazionale e all'interscambio di dati per fini statistici o di ricerca scientifica da effettuarsi con enti ed uffici situati all'estero; i) l'impegno al rispetto di regole deontologiche da parte delle persone che, ai sensi dell'decies, risultano autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile del trattamento, che non sono tenute in base alla legge al segreto d'ufficio o professionale, tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196#art-106