Art. 105 · Modalità di trattamento
Parte IITitolo VIICapo III

Art. 105

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Modalità di trattamento

In vigore dal 19 set 2018
1. I dati personali trattati a fini statistici o di ricerca scientifica non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato, nè per trattamenti di dati per scopi di altra natura. 2. I fini statistici e di ricerca scientifica devono essere chiaramente determinati e resi noti all'interessato, nei modi di cui agli del regolamento anche in relazione a quanto previsto dall', comma 2, lettera b), del presente codice e dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.... 3. Quando specifiche circostanze individuate dalle regole deontologiche di cui all' sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente, le informazioni all'interessato possono essere date anche per il tramite del soggetto rispondente. 4. Per il trattamento effettuato a fini statistici o di ricerca scientifica rispetto a dati raccolti per altri scopi, le informazioni all'interessato non sono dovute quando richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, se sono adottate le idonee forme di pubblicità individuate dalle regole deontologiche di cui all'.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196#art-105