Art. 3

Art. 3

In vigore dal 1 lug 1931
La pubblicazione del predetto codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato a ciascuno dei Comuni del Regno, per essere depositato nella sala comunale, e tenuto ivi esposto, durante un mese successivo, per sei ore in ciascun giorno, affinché ognuno possa prenderne cognizione. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a S. Rossore, addì 19 ottobre 1930 - Anno VIII VITTORIO EMANUELE Mussolini - Rocco. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1930-VIIII Atti del Governo, registro 301, foglio 58. - Mancini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-rd-3