Art. 2
In vigore dal 1 lug 1931
Un esemplare del suddetto testo definitivo del codice penale, firmato da Noi e contrassegnato dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, servirà di originale e sarà depositato e custodito nell'Archivio del Regno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-rd-2