Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo QUARTO›Capo I
Art. 96
108 / 987Sordomutismo
In vigore dal 1 lug 1931
Non è imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermità, la capacità d'intendere o di volere.
Se la capacità d'intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena è diminuita.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-96