Art. 94 · Ubriachezza abituale
Codice PenaleLibro PRIMOTitolo QUARTOCapo I

Art. 94

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Ubriachezza abituale

In vigore dal 1 lug 1931
Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza, e questa è abituale, la pena è aumentata. Agli effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale chi è dedito all'uso di bevande alcooliche e in stato frequente di ubriachezza. L'aggravamento di pena stabilito nella prima parte di questo articolo si applica anche quando il reato è commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti da chi è dedito all'uso di tali sostanze.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-94