Art. 90 · Stati emotivi o passionali
Codice PenaleLibro PRIMOTitolo QUARTOCapo I

Art. 90

102 / 987

Stati emotivi o passionali

In vigore dal 1 lug 1931
Gli stati emotivi o passionali non escludono nè diminuiscono l'imputabilità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-90