Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo TERZO›Capo III
Art. 79
91 / 987Limiti degli aumenti delle pene accessorie
In vigore dal 1 lug 1931
La durata massima delle pene accessorie temporanee non può superare, nel complesso, i limiti seguenti:
1° dieci anni, se si tratta dell'interdizione dai pubblici uffici o dell'interdizione da una professione o da un'arte;
2° cinque anni, se si tratta della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-79