Art. 79 · Limiti degli aumenti delle pene accessorie
Codice PenaleLibro PRIMOTitolo TERZOCapo III

Art. 79

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Limiti degli aumenti delle pene accessorie

In vigore dal 1 lug 1931
La durata massima delle pene accessorie temporanee non può superare, nel complesso, i limiti seguenti: 1° dieci anni, se si tratta dell'interdizione dai pubblici uffici o dell'interdizione da una professione o da un'arte; 2° cinque anni, se si tratta della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.
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