Art. 734 bis · Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale
Codice PenaleLibro TERZO

Art. 734 bis

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Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale

In vigore dal 2 mar 2006
Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli , anche se relativi al materiale pornografico di cui all'.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso, è punito con l'arresto da tre a sei mesi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-734-bis