Codice Penale›Libro TERZO
Art. 734 bis
895 / 987Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale
In vigore dal 2 mar 2006
Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli , anche se relativi al materiale pornografico di cui all'.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso, è punito con l'arresto da tre a sei mesi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-734-bis