Art. 734 · Distruzione o deturpamento di bellezze naturali
Codice PenaleLibro TERZOTitolo SECONDO

Art. 734

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Distruzione o deturpamento di bellezze naturali

In vigore dal 5 lug 1956
Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'Autorità, è punito con l'ammenda da lire cinquecento a tremila.

Note all'articolo

  • La L. 22 giugno 1956, n. 586 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Le sanzioni pecuniarie comminate dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storica (gia' moltiplicate per otto a norma del decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1250) sono aumentate a cento volte. Tale aumento si estende all'ammenda prevista dall'art. 733 del Codice penale, nonche', per le bellezze naturali e panoramiche protette dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, all'ammenda prevista dall'art. 734 dello stesso Codice penale".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-734