Art. 726 · Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio
Codice PenaleLibro TERZOTitolo PRIMOCapo IISez. I

Art. 726

977 / 987

Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio

In vigore dal 21 apr 2022
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 9 marzo - 14 aprile 2022, n. 95 (in G.U. 1ª s.s. 20/4/2022, n. 16) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 726 del codice penale, come sostituito dall'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67), nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria «da euro 5.000 a euro 10.000» anziche' «da euro 51 a euro 309»".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-726