Codice Penale›Libro TERZO›Titolo PRIMO›Capo II›Sez. I
Art. 725
976 / 987Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza
In vigore dal 15 gen 2000
Chiunque espone alla pubblica vista o, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi altro oggetto figurato, che offenda la pubblica decenza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-725