Codice Penale›Libro TERZO›Titolo PRIMO›Capo I›Sez. III›§ 6
Art. 716
967 / 987Omesso avviso all'Autorità dell'evasione o fuga di minori
In vigore dal 17 mag 1978
(Omesso avviso all'Autorità dell'evasione o fuga... di minori)
Il pubblico ufficiale o l'addetto a uno stabilimento destinato alla esecuzione di pene o di misure di sicurezza, ovvero... ad un riformatorio pubblico, che omette di dare immediato avviso all'Autorità dell'evasione o della fuga di persona ivi detenuta o ricoverata, è punito con l'ammenda da lire cento a duemila.
La stessa disposizione si applica a chi per legge o per provvedimento dell'Autorità è stata affidata una persona a scopo di custodia o di vigilanza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-716