Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo TERZO›Capo II
Art. 70
79 / 987Circostanze oggettive e soggettive
In vigore dal 1 lug 1931
Agli effetti della legge penale:
1° sono circostanze oggettive quelle che concernono la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità, dell'azione, la gravità del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le qualità personali dell'offeso;
2° sono circostanze soggettive quelle che concernono la intensità del dolo o il grado della colpa, o le condizioni e le qualità personali del colpevole, o i rapporti fra il colpevole e l'offeso, ovvero che sono inerenti alla persona del colpevole.
Le circostanze inerenti alla persona del colpevole riguardano la imputabilità e la recidiva.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-70