Art. 7 · Reati commessi all'estero
Codice PenaleLibro PRIMOTitolo PRIMO

Art. 7

7 / 987

Reati commessi all'estero

In vigore dal 19 dic 2001
È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati: 1° delitti contro la personalità dello Stato italiano; 2° delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; 3° delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; 4° delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; 5° ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-7