Codice Penale›Libro TERZO›Titolo PRIMO›Capo I›Sez. III›§ 2
Art. 688
938 / 987Ubriachezza
In vigore dal 25 lug 2002
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire seicentomila.
La pena è dell'arresto da tre a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o la incolumità individuale.
La pena è aumentata se la ubriachezza è abituale.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 17 luglio 2002, n. 354 (in G.U. 1ª s.s. 24/07/2002, n. 29), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del secondo comma del presente articolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-688