Codice Penale›Libro TERZO›Titolo PRIMO›Capo I›Sez. II›§ 2
Art. 680
928 / 987Circostanze aggravanti
In vigore dal 1 lug 1931
Le pene per le contravvenzioni prevedute dai due articoli precedenti sono aumentate se il fatto è commesso da alcuna delle persone alle quali la legge vieta di concedere la licenza, ovvero se questa è stata negata o revocata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-680