Codice Penale›Libro TERZO›Titolo PRIMO›Capo I›Sez. II›§ 2
Art. 679
927 / 987Omessa denuncia di materie esplodenti
In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque omette di denunciare all'Autorità che egli detiene materie esplodenti di qualsiasi specie, ovvero materie infiammabili, pericolose per la loro qualità o quantità, è punito con l'arresto fino a quattro mesi o con l'ammenda fino a lire tremila.
Soggiace all'ammenda fino a lire duemila chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti, omette di farne denuncia all'Autorità.
Nel caso di trasgressione all'ordine, legalmente dato dall'Autorità, di consegnare, nei termini prescritti, le materie esplodenti, la pena è dell'arresto da un mese ad un anno o dell'ammenda da lire trecento a cinquemila.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-679