Codice Penale›Libro TERZO›Titolo PRIMO›Capo I›Sez. II›§ 1
Art. 675
923 / 987Collocamento pericoloso di cose
In vigore dal 15 gen 2000
Chiunque, senza le debite cautele, pone o sospende cose, che, cadendo in un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, possano offendere o imbrattare o molestare persone, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-675