Art. 675 · Collocamento pericoloso di cose
Codice PenaleLibro TERZOTitolo PRIMOCapo ISez. II§ 1

Art. 675

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Collocamento pericoloso di cose

In vigore dal 15 gen 2000
Chiunque, senza le debite cautele, pone o sospende cose, che, cadendo in un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, possano offendere o imbrattare o molestare persone, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-675