Codice Penale›Libro TERZO›Titolo PRIMO›Capo I›Sez. II›§ 1
Art. 674
922 / 987Getto pericoloso di cose
In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a lire duemila.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-674