Codice Penale›Libro TERZO›Titolo PRIMO›Capo I›Sez. II›§ 1
Art. 673
921 / 987Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari
In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque omette di collocare i segnali o i ripari prescritti dalla legge o dall'Autorità per impedire pericoli alle persone in un luogo di pubblico transito, ovvero rimuove i segnali o i ripari suddetti, o spegne i fanali collocati come segnali, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.
Alla stessa pena soggiace chi rimuove apparecchi o segnali diversi da quelli indicati nella disposizione precedente e destinati a un servizio pubblico o di pubblica necessità, ovvero spegne i fanali della pubblica illuminazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-673