Art. 672 · Omessa custodia e mal governo di animali
Codice PenaleLibro TERZOTitolo PRIMOCapo ISez. II§ 1

Art. 672

920 / 987

Omessa custodia e mal governo di animali

In vigore dal 15 dic 1981
Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con l'arresto fino a tre mesi, ovvero con l'ammenda fino a lire tremila. Alla stessa pena soggiace: 1° chi, in luoghi aperti, abbandona a sè stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta; 2° chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone.

Note all'articolo

  • La L. 24 novembre 1981, n. 689 ha disposto (con l'art. 33, comma 1, lettera a)) che "Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le contravvenzioni previste: a) dagli articoli 669, 672, 687, 693 e 694 del codice penale". Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 2) che la somma dovuta come sanzione amministrativa e' da lire cinquantamila a lire cinquecentomila per la violazione prevista dal presente articolo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-672