Codice Penale›Libro TERZO›Titolo PRIMO›Capo I›Sez. I›§ 4
Art. 669
916 / 987Esercizio abusivo di mestieri girovaghi
In vigore dal 15 dic 1981
Chiunque esercita un mestiere girovago senza la licenza dell'Autorità o senza osservare le altre prescrizioni stabilite dalla legge, è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquanta a mille.
Alla stessa pena soggiace il genitore o il tutore che impiega in mestieri girovaghi un minore degli anni diciotto, senza che questi abbia ottenuto la licenza o abbia osservate le altre prescrizioni di legge.
La pena è dell'arresto da uno a quattro mesi o dell'ammenda da lire cento a duemila e può essere ordinata la libertà vigilata:
1° se il fatto è commesso contro il divieto della legge o dell'Autorità;
2° se la persona che esercita abusivamente il mestiere girovago ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non colposo.
Note all'articolo
- La L. 24 novembre 1981, n. 689 ha disposto (con l'art. 33, comma 1, lettera a)) che "Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le contravvenzioni previste: a) dagli articoli 669, 672, 687, 693 e 694 del codice penale". Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 2) che la somma dovuta come sanzione amministrativa e' da lire ventimila a lire cinquecentomila per la violazione prevista dal presente articolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-669