Art. 668 · Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive
Codice PenaleLibro TERZOTitolo PRIMOCapo ISez. I§ 3

Art. 668

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Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive

In vigore dal 12 gen 2018
Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero dà in pubblico produzioni teatrali di qualunque genere, senza averli prima comunicati all'Autorità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000. Alla stessa sanzione soggiace chi fa rappresentare in pubblico opere cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione dell'Autorità o non sottoposte a classificazione o senza rispettare la classificazione verificata dalla Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche. Se il fatto è commesso contro il divieto dell'Autorità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000. Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 2° e 3° dell'.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-668