Art. 667 · Esecuzione abusiva di azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo
Codice PenaleLibro TERZOTitolo PRIMOCapo ISez. I§ 3

Art. 667

Abrogato914 / 987

Esecuzione abusiva di azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo

In vigore dal 5 ago 1994
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 1994, N. 480

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-667