Art. 661 · Abuso della credulità popolare
Codice PenaleLibro TERZOTitolo PRIMOCapo ISez. I§ 1

Art. 661

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Abuso della credulità popolare

In vigore dal 6 feb 2016
Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è soggetto, se dal fatto può derivare un turbamento dell'ordine pubblico, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-661