Art. 659 · Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone
Codice PenaleLibro TERZOTitolo PRIMOCapo ISez. I§ 1

Art. 659

905 / 987

Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

In vigore dal 30 dic 2022
Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire tremila. Si applica l'ammenda da lire mille a cinquemila a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità. Nell'ipotesi prevista dal primo comma, la contravvenzione è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-659