Codice Penale›Libro TERZO›Titolo PRIMO›Capo I›Sez. I›§ 1
Art. 655
901 / 987Radunata sediziosa
In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque fa parte di una radunata sediziosa di dieci o più persone è punito, per il solo fatto della partecipazione, con l'arresto fino a un anno.
Se chi fa parte della radunata è armato, la pena è dell'arresto non inferiore a sei mesi.
Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'Autorità, o per obbedire ad essa, si ritira dalla radunata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-655