Codice Penale›Libro TERZO›Titolo PRIMO›Capo I›Sez. I›§ 1
Art. 653
899 / 987Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati
In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque, senza autorizzazione, forma un corpo armato non diretto a commettere reati è punito con l'arresto fino a un anno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-653