Art. 650 · Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità
Codice PenaleLibro TERZOTitolo PRIMOCapo ISez. I§ 1

Art. 650

896 / 987

Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità

In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire duemila.
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