Codice Penale›Libro TERZO›Titolo PRIMO›Capo I›Sez. I›§ 1
Art. 650
896 / 987Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità
In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire duemila.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-650